Nel primo caso i limiti che a cui si va incontro sono fondamentalmente due, il primo che riguarda le parti comuni dell’edificio ed il secondo il disturbo della quiete a causa del rumore emesso dall’unità esterna del climatizzatore.
L’articolo 1117 del codice civile stabilisce come parti comuni dell’edificio, quindi di proprietà di tutti i condomini, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale ed altro, ed in generale tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Pertanto nessun opera può essere praticata sulle proprietà comuni senza avere il permesso dei condomini.
L’articolo 1120 del codice civile stabilisce che i condomini in maggioranza, criteri stabiliti secondo il quinto comma dell’articolo 1136 del codice civile, possono disporre al miglioramento o ad un uso più comodo del bene comune, evitando quelle innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità dell’edificio e che ne alterino il decoro architettonico e che ne rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
A tal proposito la Corte di Cassazione civile sezione 2, con sentenza del 16 gennaio 2007, n. 851, ha stabilito per la tutela dell’art. 1120 c.c., che per decoro architettonico "deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità".
La sentenza continua precisando che se viene rilevata tale lesione, indipendentemente dalla visibilità della stessa in base alla posizione o alla volontà di parte dei condomini di mantenerla, sancita da eventuali maggioranze assembleari, essendo secondo l’art. 1120 il decoro architettonico del fabbricato incondizionato, anche un solo condomino può esprimere il proprio dissenso e agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.
In buona sostanza per concludere, l’installazione in un condominio di un climatizzatore d’aria con l’unità esterna, si considera illegittima quando alteri il decoro dell’edificio e non praticabile se il regolamento condominiale vieta la modifica dell’aspetto architettonico dell’edifico.
Per contro la sentenza n. 1038 del 16/08/2011 del Giudice di Pace di Grosseto, stabilisce che le nuove invenzioni hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro, pertanto le antenne televisive sui tetti, le parabole satellitari sporgenti, gli impianti di climatizzazione non vengono più percepiti come causa di deturpazione estetica, conseguentemente non sussiste un danno al decoro dell’immobile condominiale.
Ancora l’ordinanza 20 ottobre 2011, n. 847, (09/11/2011)TAR Puglia, sez. III, stabilisce che, ne riportiamo un estratto, il posizionamento di condizionatori all’esterno dell’edificio pur potendo comportare una alterazione della sagoma dell’edificio e da ritenersi opera minore e sostanzialmente libera.
Nel caso in cui l’installazione deve essere effettuata presso uno stabile di cui si è unici proprietari, non c’è il problema del decoro architettonico, fatta eccezione per i limiti imposti a livello comunale per zone storiche o altro, si incorre però, così come può capitare in condominio, al problema del rumore. Difatti il beneficio tratto per rinfrescare l’aria o riscaldarla, può causare dei fastidi ai vicini a causa del rumore emesso dall’unità esterna durante il suo funzionamento. Diciamo subito che non esiste un diritto al silenzio assoluto, ma è chiaro che il rumore emesso da apparecchi fissi e mobili deve essere tale da non generare fastidio ai vicini. In particolare il D.P.C.M. 1 4 novembre 1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, ne stabilisce i criteri.
Sono considerate sei classificazioni del territorio comunale in riferimento alla loro conformazione, e nello specifico abbiamo:
CLASSE I - sono le aree più protette dove il silenzio è l’elemento di base, come aree ospedaliere, scolastiche, di riposo e di svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - destinate ad un uso residenziale con maggiore prevalenza, caratterizzate da un traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, senza attività industriali ed artigianali e con poche attività commerciali.
CLASSE III - sono aree miste, con traffico veicolare locale e di attraversamento, mediamente popolate, con attività commerciali, con uffici, poche attività artigiane e prive di attività industriali. Aree rurali dove si impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree con alta attività umana, aree urbane con intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e di uffici, con attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – sono quelle prevalentemente industriali con scarsi insediamenti abitativi.
CLASSE VI – sono aree esclusivamente industriali prive di insediamenti abitativi.
In relazioni a queste classi ci sono delle tabelle del rumore che ne stabiliscono i livelli massimi. Le tabelle sono tre e si riferiscono la prima all’emissione del rumore, la seconda all’immissione e la terza ai valori di qualità. La prima, sulla quale ci soffermeremo, si riferisce al rumore emesso da un singolo apparecchio, la seconda al rumore complessivamente immesso da un insieme di sorgenti, la terza è la differenza tra il rumore residuo e quello di una sorgente di rumore.
Per quanto riguarda il caso specifico del rumore emesso da un climatizzatore d’aria, la tabelle che ci interessa è quella dell’emissione del rumore, che stabilisce il criterio per il quale i rilevamenti e le verifiche devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone e dalla comunità.
Classi di destinazione di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
Diurno (06.00-22.00) |
Notturno (22.00-06.00) |
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I aree particolarmente protette | 45 | 35 |
II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
III aree di tipo misto | 55 | 45 |
IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
Inoltre bisogna considerare che il limite di tollerabilità del rumore non è assoluto ma deve essere valutato da contesto a contesto, nel senso che la condizione di rumore non ripetuto, quindi discontinuo sia per orari che per periodi può essere ulteriore oggetto di valutazione.
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